Nell’UE un disabile su quattro non ha soldi per arrivare a fine mese

Articolo di Gianluca Martucci :

Indagine Eurostat. In Grecia e Bulgaria le percentuali più elevate di persone con handicap in difficoltà economica, ma in tutti gli Stati membri i normodotati stanno meglio. E cresce il rischio di accumulare debiti.

Bruxelles – Secondo Eurostat nel 2019 il 26 per cento degli adulti (di oltre 16 anni) residenti nell’Unione Europea colpiti da una condizione di disabilità per almeno sei mesi ha dichiarato di aver faticato ad arrivare a fine mese. Più di un disabile su quattro, quindi, ha detto di aver sofferto di difficoltà economiche che gli avrebbero impedito di sostenere ulteriori spese oltre a quelle strettamente necessarie.
Il confronto tra Stati membri però mostra uno quadro fortemente contrastante: In Grecia la percentuale di disabili in condizioni di ristrettezze economiche supera il 76 per cento, in Bulgaria il 65 per cento. Dalla parte opposta della classifica invece le percentuali di Finlandia e Germania si aggirano intorno al 10 per cento.
L’indagine dell’ufficio di statistica europeo mostra un male comune: in tutti i Paesi membri dell’UE le difficoltà economiche si fanno maggiormente sentire nella popolazione dei disabili rispetto a quanto si riscontra nella platea dei normodotati. E in alcuni casi, spesso concentrati nell’Europa dell’Est, lo scarto è considerevole. In Croazia, ad esempio, i residenti disabili che non ce la fanno ad arrivare a fine mese sono il 49 per cento del totale, mentre tra i normodotati la percentuale scende al 29 per cento; è uno dei divari più elevati nell’UE rispetto alle differenti opportunità economiche dei due gruppi di intervistati.
Le disparità si contano anche sulle possibilità alimentari. In Bulgariai disabili che hanno dichiarato di non potersi permettere neanche a giorni alterni il consumo di carne, pesce o un equivalente vegetariano raggiunge il 40 per cento del totale, tra i normodotati tale situazione è stata rilevata nel 25 per cento degli intervistati. Sono le percentuali più elevate in Europa per quanto riguarda le limitazioni delle abitudini alimentari. La media europea dei disabili che devono rinunciare a un consumo frequente di carne e di pesce (o di altro equivalente vegetariano) è dell’11,3 per cento, quota che non è superata da gran parte dei 27 Stati membri.
I numeri salgono quando si tratta di potersi permettere una vacanza all’anno di almeno una settimana. Nell’Unione Europea il 41 per cento dei disabili ha dichiarato di non poterlo fare (tra i normodotati il disagio riguarda il 24 per cento della popolazione). Rinunciano alle vacanze soprattutto i disabili in Romania (66,4 per cento degli intervistati), in Croazia (63,8 per cento) e in Bulgaria (60 per cento). I più fortunati sono i residenti in Finlandia e in Lussemburgo che registrano un dato vicino al 15 per cento.
Come nella logica del cane che si morde la coda, tuttavia, Eurostat ricorda che le difficoltà economiche possono incidere anche sull‘insorgenza di debiti (che a sua volta influisce sullo stile di vita). Anche riguardo a tale possibilità la condizione dei disabili nell’UE risulta essere mediamente peggiore rispetto a quella di tutti gli altri cittadini. Il 9,1 per cento degli intervistati colpiti da limitazioni per questioni di salute ha affermato di vivere in una famiglia in ritardo con i pagamenti dovuti a un mutuo o alle utenze domestiche (la stessa percentuale tra i normodotati è stata del 7,2 per cento). I Paesi con il numero più alto di persone indebitate tra i disabili sono Grecia (38,6 per cento) e Bulgaria (32,3 per cento). Il problema è quasi inesistente in Lussemburgo (2,1 per cento) e in Repubblica Ceca (3,1 per cento).

SENTENZA N. 7580 DEL 10.12.2020 DEL CONSIGLIO DI STATO

!!!DUE IMPORTANTI RISULTATI PER L’ASSOCIAZIONE “PRIMA GLI ULTIMI”!!!!
IL CONSIGLIO DI STATO HA ACCERTATO LA PIENA LEGITTIMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE A DIFENDERE GLI INTERESSI DELLE PERSONE CON DISABILITA’, E CONTESTUALMENTE HA DICHIARATO ILLEGITTIMO IL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PARMA SULLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I SERVIZI AI DISABILI.

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE. LA CORTE DI STRASBURGO CONDANNA L’ITALIA

Con sentenza del 10 settembre 2020, la prima sezione della Corte Edu ha condannato – all’ unanimità – l’Italia per aver violato l’art. 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione, in combinato disposto con l’art. 2 (diritto all’ istruzione) del Protocollo addizionale.

La causa G.L. c. Italia nasce dal ricorso di una minore, con autismo non verbale, nata nel 2004, la quale denuncia la mancanza di sostegno scolastico nei primi due anni della scuola primaria, dal 2010 al 2012, e dunque l’inottemperanza dello Stato all’ obbligazione positiva di garantire pari opportunità alle persone con disabilità. Nel 2007, dal suo ingresso nella scuola dell’infanzia, la ricorrente beneficiava di un insegnante di sostegno e di un’assistenza specializzata, in conformità della legge n. 104/1992, per ventiquattro ore a settimana, al fine di favorire l’inclusione, la socializzazione e la sua autonomia. Tuttavia, tale assistenza fu interrotta durante il primo anno di scuola primaria e i genitori della ricorrente domandarono a più riprese al Comune di Eboli la sua prosecuzione, senza ottenere alcuna risposta da parte dell’amministrazione. I genitori dunque pagarono privatamente un’assistenza specializzata per garantire alla figlia l’accompagnamento scolastico e, due mesi più tardi, l’amministrazione comunale comunicò loro l’impossibilità di ripristinare un’assistenza specializzata pubblica. Nel maggio 2012, i genitori di G.L. fecero ricorso al Tar, chiedendo la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni per non aver garantito alla minore il diritto all’ assistenza specializzata, previsto dalla legge. Ricorso rigettato sia in primo grado, sia in secondo grado dal Consiglio di Stato.

Ricordando anzitutto che lo Stato – in materia di diritto all’ istruzione – ha il dovere di operare un bilanciamento tra i bisogni educativi e la sua capacità limitata a rispondervi, la Corte evidenzia che il principio di uguaglianza sostanziale richiede che lo Stato riservi un trattamento differenziato ad alcuni gruppi «per correggere diseguaglianze fattuali» (§ 52), e ciò è garantito ad esempio dall’educazione inclusiva, «che mira a promuovere le pari opportunità, soprattutto per le persone con disabilità» (§ 53).

La Corte di Strasburgo riconosce inoltre che il sistema giuridico italiano garantisce un’educazione inclusiva, tutelando anche il diritto all’istruzione in caso di disabilità. I minori con disabilità infatti sono collocati nelle classi ordinarie della scuola pubblica e lo Stato ha predisposto servizi psicopedagogici che assicurino la presenza di un insegnante di sostegno in classe, che coordina le azioni degli assistenti e che collabora con l’insegnante della classe, in regime di corresponsabilità.

La mancanza di un’assistenza speciale nel caso di specie è stata giustificata dal Governo allegando la carenza di risorse economiche. La Corte tuttavia, osservando che la minore non ha beneficiato per due anni dell’assistenza necessaria, riconosce che vi è stata una differenza di trattamento – non potendo più frequentare la scuola a parità di condizioni rispetto ai compagni – differenza fondata sulla disabilità.

Sul profilo procedurale, i giudici di Strasburgo rilevano che le giurisdizioni amministrative non hanno indagato sulla diligenza delle autorità interne – ad esempio, se queste abbiano o meno operato un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, e soprattutto se vi sia stata una verifica sull’impatto delle restrizioni economiche, vale a dire se queste abbiano avuto uguali conseguenze sull’offerta formativa di tutti i minori, con e senza disabilità. Secondo la Corte, tali restrizioni economiche infatti avrebbero dovuto influire nello stesso modo su tutti gli studenti.

Ricordando l’art. 15 della Carta sociale europea [1], sottoscritta dagli Stati, i giudici della prima sezione affermano che la minore avrebbe dovuto beneficiare di un’assistenza specializzata, volta a favorire la sua autonomia e comunicazione, nonché a migliorare l’apprendimento, la vita sociale e l’integrazione scolastica, per allontanare il rischio dell’emarginazione.

Sulla base di queste valutazioni, la Corte conclude che le autorità non hanno agito con la «diligenza necessaria a garantire alla ricorrente il godimento del suo diritto in condizioni di pari opportunità rispetto ai compagni, in modo da operare un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti» (§ 72). Ad aggravare la violazione, il fatto che l’assenza del sostegno scolastico si sia verificata nell’ambito dell’educazione primaria.

[1] Art. 15 n. 5, Carta sociale europea: «le Parti si impegnano […] a favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante misure, compresi i presidi tecnici, volte a sormontare gli ostacoli alla comunicazione ed alla mobilità ed a consentire loro di avere accesso ai trasporti, all’abitazione, alle attività culturali e del tempo libero».

15/09/2020

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA AMMETTE ERRORE NORMATIVO NEL CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE

E’ stato fatto un primo importantissimo passo. Il Progetto Osservatorio della nostra Associazione che aveva lo scopo di monitorare i vari Regolamenti Comunali dell’Emilia Romagna e la loro corretta applicazione ai sensi del DPCM 159/2013 in merito alla compartecipazione da parte dei disabili alle spese dei servizi erogati dai Comuni stessi, HA EVIDENZIATO che la maggior parte di essi non era in regola con la sentenza del Consiglio di Stato del 2016 – art. 838,841 e 852.

In buona sostanza, in questi regolamenti viene illegittimamente inserito nel calcolo economico, oltre all’ISEE, ogni ALTRA ENTRATA DISPONIBILE, comprese le PENSIONI DI INVALIDITA’ e di ACCOMPAGNAMENTO.  

Il riferimento  normativo utilizzato dalla Regione per il “superamento” dell’applicazione del DPCM 159/2013, è l’art. 49 della Legge Regionale 22 dicembre 2009, n°24, che qui riportiamo in stralcio.

Art. 49 – Modifiche alla Legge Regionale n°2 del 2003 e norme su altri servizi con concorso economico regionale.

  1. L‘articolo 49 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n°2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è sostituito dal seguente:

“Art. 49 – Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio educativi e socio-sanitari … Comma 3. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché di quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con specifica direttiva della Giunta Regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, da sottoporre a verifica dopo il primo biennio di applicazione, sono definite le modalità di concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva tiene conto dei seguenti criteri: a) applicazione, in via generale, dell’indicatore della situazione economica del solo assistito; b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell’assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall’utente, considerate esenti ai fini IRPEF, da definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria; c) individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini IRPEF, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi; …”.

Quello che emerge chiaramente è che il suddetto art. 49 ha consentito ai Comuni di inserire, nei proventi aggredibili ai fini tariffari, anche quelle indennità e trattamenti assistenziali legati alla disabilità e non, rientranti nel reddito complessivo ai fini del calcolo dell’IRPEF.

A fronte di questa risultanza, tramite l’azione del Difensore Civico e di una interrogazione Regionale che chiedeva spiegazioni in merito all’operato della Regione, la Giunta nella giornata del 22/7 scorso ha emanato un Ordine del Giorno n. 8530/2 nel quale, riconoscendo di trovarsi di fronte ad un errore normativo, si impegna a studiare l’introduzione di criteri che escludano dal conteggio per la compartecipazione, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari. Si intendono a tal fine tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente.

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA AL COMUNE DI PARMA LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL REGOLAMENTO

Abbiamo inoltrato al Comune di Parma una lettera, che di seguito riportiamo, per chiedere una sospensione temporanea dell’attuazione del Regolamento “Progetto di Vita”, in attesa che lo stesso venga valutato dal Tar di Parma.  La lettera non ha avuto risposta e il Comune sta procedendo come da suoi programmi.

 

PRIMA GLI ULTIMI –APS

 

Spett.le Comune di Parma

c.a.    Sindaco Pizzarotti

c.a.   Assessore Rossi

Parma, 28/01/2019

 

OGGETTO: Regolamento per il sostegno economico ai Progetti di Vita a favore delle persone con disabilità –delibera Comunale del 30/07/2018

 

Con la  presente, a fronte dell’argomento in oggetto, sottoponiamo  alla Vostra attenzione quanto segue:

 

– In merito al Regolamento deliberato in Consiglio Comunale il 30/07/2018, e successivo ricorso presentato dalla scrivente Associazione presso il Tribunale Amministrativo Regionale Per l’Emilia Romagna – Parma;

 

–  alla luce delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, n. 6371.2018 del 13/11 u.s. e n. 6708.2018 del 27/11 u.s.,  che hanno confermato l’illegittimità di dare rilevanza alle provvidenze economiche percepite dalle persone con disabilità nelle voci che riguardano le pensioni di invalidità;

 

– essendo attualmente lo stesso Regolamento in attesa di essere sottoposto al vaglio della Magistratura Amministrativa;

 

CHIEDIAMO

a codesto Comune di Parma, in questa fase interlocutoria, di adottare una decisione di buon senso, ovvero, di sospendere provvisoriamente l’attuazione del regolamento contestato, in attesa dell’esito del processo davanti al TAR, e in questo caso,  di darne pronta informazione a coloro che hanno già ricevuto vostre comunicazioni  in merito e si stanno attivando a produrre i documenti ISEE entro il termine ultimo 28/02 p.v. da voi richiesto.

Confidiamo in una risposta affermativa e mentre restiamo in attesa di un sollecito riscontro – data la ristrettezza dei tempi operativi –  porgiamo distinti saluti.

 

Prima Gli Ultimi APS

Il Presidente

 

 

 

Sentenze Consiglio di Stato in merito ai regolamenti sulle disabilità

1. Corte Costituzionale n. 88/2003
“L’inserimento nel secondo comma dell’art. 117 del nuovo Titolo V della Costituzione, fra le materie di
legislazione esclusiva dello Stato, della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» attribuisce al legislatore
statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uni -formità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto”.
2. Corte Costituzionale n. 10/2010
“L’attribuzione allo Stato di tale competenza esclusiva si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto … Non si tratta, infatti, di una «materia» in
senso stretto, bensì di una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore statale deve poter predisporre le misure necessarie per attribuire a tutti i destinatari,
sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. Siffatto parametro costituzionale consente, quindi, una restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione”.
3. Corte Costituzionale n. 297/2012
“La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione), ha
profondamente modificato il precedente assetto delle competenze legislative in materia di servizi sociali.
Essa infatti, da un lato, ha attribuito allo Stato la competenza esclusiva in tema di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (nel presente giudizio di costituzionalità
vengono in rilievo i livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti all’assistenza sociale, cioè i cosiddetti LIVEAS o LEPS); dall’altro, con norma desumibile a silentio (art. 117, quarto comma, Cost.), ha assegnato alle Regioni la competenza residuale in materia di servizi sociali»ovvero di «assistenza e beneficenza pubblica» ovvero di «politiche sociali». Più precisamente, l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., pone, in tema di LIVEAS, una riserva di legge che deve ritenersi rinforzata (in quanto vincola il legislatore ad apprestare una garanzia uniforme sul territorio nazionale) e relativa (in quanto, considerata la complessità tecnica della determinazione dei livelli delle prestazioni, essi possono essere stabiliti anche in via amministrativa, purché in base alla legge). La determinazione dei LIVEAS, poi, non esclude, come più volte sottolineato da questa Corte, che le Regioni e gli enti locali possano garantire, nell’ambito delle proprie competenze, livelli ulteriori di tutela”.
4. Corte Costituzionale n. 275/2016
“È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.
5. Legge 22 dicembre 2011, n. 214 [Salva Italia] recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici» – Art. 5. Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie.
“1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. […] Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione”. (Relativamente a questi ultimi due punti sarebbe opportuno, oltre che interessante, venire a conoscenza dell’entità di detti «risparmi» e come questi siano stati eventualmente «riassegnati»).
6. Camera dei Deputati 11/07/2013 – Relazione illustrativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla revisione dell’ISEE (poi DPCM n. 159/2013)
“Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all’ISEE, criteri ulteriori i selezione
volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva”.
7. DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 – ISEE in vigore dall’8 febbraio 2014
“Art. 1
1. L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro
che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie ‘e ferme restando le
prerogative dei comuni’ [parole aggiunte dietro richiesta del rappresentante dell’ANCI e concordate con
i rappresentanti del ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni e delle Province autonome
durante l’incontro tecnico del 6 giugno 2013]. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali
relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE”.
Art. 4
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF; […]
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a) [disposizione vigente fino alle sentenze del TAR Lazio n. 2454-2458-2459 dell’11 febbraio 2015].
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti,
si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:
d) [disposizione vigente fino alle sentenze del TAR Lazio n. 2454-2458-245 dell’11 febbraio 2015] nel
caso del nucleo facciano parte:
1) persone con disabilita’ media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate
a 5.500 se minorenni;
2) persone con disabilita’ grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a
7.500 se minorenni; 3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000
euro, incrementate a 9.500 se minorenni.
Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza,
dal valore dell’ISEE”.
8. TAR Lazio n. 2454-2458-2459 dell’11 febbraio 2015 – ISEE
Con questa “tripletta” di sentenze immediatamente applicative il TAR ha escluso dal computo dell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISEE) i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche” (art. 4, comma 2, lettera f) del DPCM 159/2013) e pertanto tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc. fino a quel momento considerate come “reddito disponibile”) e lo ha annullato nella parte in cui prevede un incremento delle franchigie per i soli minorenni (art. 4, lettera d), n.1, 2, 3 del decreto).
Hanno motivato i giudici “La norma di cui a tale art. 2 [del DPCM 159/2013], poi, specifica con attenzione
che «…In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non iversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie
di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti
ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e
delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E’ comunque
fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE». Da ciò ne consegue che l’ISEE oggetto dell’art. 5 cit. è ben differenziato e identificato nella sua sostanza ed è prevista per gli enti regolatori – nell’ambito della ricognizione delle “situazioni locali” anche di ordine finanziario – solo la possibilità di prevedere criteri “ulteriori” – e non integrativi – di selezione unicamente della platea dei beneficiari e ciò in relazione alle attribuzioni regionali specificamente previste in materia di assistenza socio-sanitaria, secondo il su ricordato riparto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 297/12.
Non è, dunque, prevista alcuna elaborazione di criteri “paralleli” o ‘alternativi’ all’ISEE, come ritenuto
dai ricorrenti, ma unicamente la possibilità di allargare la platea dei beneficiari mediante criteri ulteriori, che non si sovrappongono o sostituiscono l’ISEE, ma lo integrano secondo le attribuzioni regionali specifiche e facendo comunque salva – come ribadito esplicitamente dal ricordato art. 2 – la «valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE», a conferma della circostanza per la quale è comunque l’ISEE il nucleo valutativo imposto per determinare la condizione economica di riferimento” (sentenza 2458).
“Non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di “reddito”, che dovrebbe riferirsi a incrementi
di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di «disabilità», quali, le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo ex ll. nn. 210/92 e 229/05.
Tali somme, e tutte le altre che possono identificarsi a tale titolo, non possono costituire “reddito” in senso lato né possono essere comprensive della nozione di « reddito disponibile » di cui all’art. 5 d.l. cit., che proprio ai fini di revisione dell’ISEE e della tutela della « disabilità » è stato adottato . Né può convenirsi sul punto con le difese delle Amministrazioni costituite, secondo cui tale estensione della nozione di “reddito disponibile”, di cui non si nega l’esistenza nel d.p.c.m., sarebbe in qualche modo temperata o bilanciata dall’introduzione nello stesso d.p.c.m. di deduzioni e detrazioni che “in gran parte dei casi” ridurrebbero l’indicatore in questione a vantaggio delle persone con disabilità nella nuova disciplina.
In primo luogo, il riferimento alla “gran parte dei casi”, attesta che ciò non avviene in tutti i casi e tale conclusione, per un atto normativo di carattere generale, non appare razionale.
In secondo luogo, manca completamente il richiamo e l’approfondimento sull’effettiva volontà del legislatore, tesa a riequilibrare situazioni di carenza fittizia di reddito e non ad introdurre specifiche detrazioni e franchige su un concetto di «reddito» (impropriamente) allargato.
Non è dimostrato, in sostanza, che le compensazioni di cui allo stesso art. 4 dp.c.m. siano idonee a mitigare l’ampliamento della base di reddito disponibile introdotta né che le stesse possano essere considerate equivalenti alla funzione sociale cui danno luogo i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni” (sentenza 2459).
Le sentenze vengono comunque (inutilmente) appellate dalla Presidenza del Consiglio (governo Renzi).
9. Consiglio di Stato n. 838-841-842 del 29 febbraio 2016 – ISEE
I giudici respingono gli appelli confermando in pieno tutte le motivazioni del TAR Lazio aggiungendo:
“L’impressione, che si ricava ictu oculi dalla serena lettura dell’articolato secondo mezzo d’appello incidentale,
è che la P.A. non riesce a fornire anche in questa sede la ragione per cui le indennità siano reddito, sì esente, ma reddito rilevante, che è poi il punto centrale della statuizione del TAR […] Ebbene, se di indennità o di risarcimento veri e propri si tratta (com’è, p. es., l’indennità di accompagnamento o misure risarcitorie per inabilità che prescindono dal reddito), né l’una, né l’altro rientrano in una qualunque definizione di reddito assunto dal diritto positivo, né come reddito – entrata, né come reddito – prodotto (essenzialmente l’IRPEF) […] Non è allora chi non veda che l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendentemente da ogni eventuale prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Pertanto, la «capacità selettiva»
dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora
non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e già in sé non ltrimenti rimediabile.
È appena da osservare che il sistema delle franchigie, a differenza di ciò che afferma la Presidenza appellante, non può compensare in modo soddisfacente l’inclusione nell’ISEE di siffatte indennità compensative, per l’evidente ragione che tal sistema s’articola sì in un articolato insieme di benefici ma
con detrazioni a favore di beneficiari e di categorie di spese i più svariati, onde in pratica i beneficiari
ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità”
(sentenze 838-841-842).
“Per tirare le somme, deve il Collegio condividere l’affermazione degli appellanti incidentali quando
dicono che «… ricomprendere tra i redditi i trattamenti… indennitari percepiti dai disabili significa
allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un pa –
trimonio – ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma
una ‘remunerazione’ del suo stato di invalidità … (dato) … oltremodo irragionevole … (oltre che) . . .
in contrasto con l’art. 3 Cost. …»” (sentenza 842).
10. Legge n. 89 del 26 maggio 2016
“1. Nelle more dell’adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali,
previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da
amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito
complessivo ai fini dell’IRPEF;
b) in luogo di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità,
restano inclusi nel reddito disponibile di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 […].
3. Gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi
necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo,
nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti”.
(In realtà fin dalla data di pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato i cittadini titolari di provvidenze economiche ricevute per il loro stato di disabilità e risultanti nella dichiarazione ISEE come redditi – sulla base di quanto illegittimamente stabilito dal “vecchio” DPCM 159/2013 – hanno immediatamente iniziato a richiedere la correzione dello stato reddituale compilando il modulo FC3, o entrando direttamente sul sito INPS nella propria pagina riservata o rivolgendosi al CAF attraverso il quale avevano presentato a suo tempo la richiesta della certificazione ISEE. Il 6 aprile 2016 l’INPS ha confermato con lettera questa indicazione e anche lo stesso scrivente ne ha approfittato – vedi allegati).
11. Consiglio di Stato n. 5355/2013
“Nel sistema dell’art. 117, cost., la ripartizione delle competenze legislative – con l’inerente figura della “competenza concorrente” riguarda esclusivamente lo Stato e le Regioni, non gli enti locali”.
12. Consiglio di Stato n. 3640/2015
“Come di recente ha affermato anche questa Sezione (sent. n. 5355/2013) il potere regolamentare attribuito ai Comuni ed agli enti gestori non può essere inteso come attribuzione di un autonomo e concorrente potere in materia [compartecipazione assistito a pagamento retta in struttura residenziale]”.
13. TAR-MI ordinanza n. 808/2016 – ISEE
“Ritenuto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato ad una prima sommaria  delibazione appare assistita dal necessario fumus boni juris, in quanto sulla normativa locale prevale
la normativa statale sul’ISEE. Ritenuto quindi che l’amministrazione dovrà applicare in primo luogo le disposizioni nazionali in materia”, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie
l’istanza cautelare.
14. TAR-MI n. 1631/2016 – ISEE
“Nessun potere è attribuito al Comune di determinare un reddito diverso da quello stabilito mediante
ISEE. Come chiarito dal Tar Lazio sez. I, con tre sentenze del 11 febbraio 2015, nn. 2454, 2458 e 2459
l’esistenza in un potere normativo comunale non significa che i medesimi enti erogatori (che nella maggior
parte dei casi sono Comuni) abbiano la facoltà di prevedere criteri ‘paralleli’ o ‘alternativi’ all’ISEE», avendo essi unicamente «la possibilità di allargare la platea dei beneficiari mediante criteri ulteriori, che non si sovrappongono o sostituiscono l’ISEE, ma lo integrano secondo le attribuzioni regionali specifiche e facendo comunque salva […] la «valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE. Ne consegue l’annullamento del regolamento comunale nella parte in cui prevede la compartecipazione per la parte della spesa non soddisfatta dalla capacità di copertura determinata dallo stesso regolamento invece che dall’ISEE … Dev’essere inoltre annullato il regolamento comunale in tutte le disposizioni che determinano il reddito del disabile in modo diverso da quello stabilito dall’ISEE e nella parte in cui determina i soggetti tenuti a compartecipare alla spesa in modo diverso dalla normativa nazionale sopravvenuta»”.
15. TAR-VE n. 715/2017 – ISEE
“Dall’esame della normativa regolamentare sopra richiamata appare palese come la percentuale di contribuzione a carico del Comune (e, per differenza, la percentuale a carico del privato) sia strettamente
consequenziale allo scaglione ISEE nel quale si colloca il soggetto richiedente, con la conseguenza che non è possibile per l’Amministrazione comunale, per rideterminare la quota della propria compartecipazione, fare riferimento a parametri economici ulteriori (come ad esempio il saldo di conto corrente), soprattutto qualora tali parametri già rientrano nel calcolo dell’ISEE, come appunto avvenuto nella presente fattispecie, in quanto il saldo di conto corrente bancario è stato già indicato dal Sig. -OMISSIS- come voce di calcolo inserita nell’attestazione ISEE … Infatti, diversamente opinando, si arriverebbe alla incongrua conclusione di utilizzare due volte lo stesso parametro economico:
prima come componente di calcolo dell’ISEE e poi come ulteriore parametro economico per giustifi –
care una minore compartecipazione a carico del Comune (ed una maggiore compartecipazione a carico del privato)”.
16. TAR-MI ordinanza n. 688/2017 – ISEE
“Ritenuto, ad un primo sommario esame, impregiudicata ogni valutazione circa la ragionevolezza dei
criteri adottati dal Comune di Lodi, che sussistano, sotto il profilo del periculum in mora, i presupposti
per l’accoglimento della domanda cautelare, dovendosi disporre che la compartecipazione al costo
della retta di degenza debba essere contenuta entro il limite massimo del valore dell’ISEE per l’anno
2017 del soggetto interessato”.
17.TAR-MI n. 697/2017 – ISEE
“ Sia la norma statale che quella regionale stabiliscono chiaramente che non solo l’accesso, ma anche la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali è stabilito avendo come base la disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente. […]
La norma regionale stabilisce inoltre che criteri ulteriori sono definiti dalla Giunta regionale. Deve quindi escludersi che il reddito dell’assistito ai fini dell’accesso ed ai fini della determinazione della compartecipazione possa essere definito dal Comune avendo per oggetto elementi diversi. […]
La prima parte di detta previsione regolamentare è illegittima in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza
(Cons. Stato Sez. III, 10/01/2017, n. 46), la pretesa comunale di imporre alla persona richiedente una previa concertazione circa la struttura appropriata presso la quale ricoverarsi, al fine di ottenere l’integrazione economica della retta da parte del Comune, è illegittima perché contrastante, a livello della legislazione nazionale, non solo con l’art. 6, comma 4, della l. n. 328 del 2000 (che prevede la sola previa informazione del Comune, come ora si dirà), ma anche, a livello di legislazione regionale lombarda, con gli artt. 2 e 7 della L.R. n. 3 del 2008, che garantisce la libertà di scelta dell’assistito, salvo il limite dell’appropriatezza. La suddetta pronuncia ha poi chiarito che « l’appropriatezza del ricovero, che compete all’autorità sanitaria, non può essere messa in discussione dal Comune chiamato ex lege all’integrazione della retta, come questa Sezione ha chiarito in numerose pronunce (v., ad esempio, Cons. St., sez. III, 10 luglio 2012, n. 4085)».
La seconda parte della norma, relativa all’obbligo di mantenere liquido ed esigibile il patrimonio necessario
al pagamento della retta, è illegittima in quanto l’obbligazione del privato di pagare la retta di ricovero ha titolo diverso da quella del Comune ed intercorre tra soggetti diversi, per cui il Comune non può definirne il contenuto o stabilire forme di garanzia patrimoniale”.
18. TAR-MI n. 1721/2017 – ISEE
“la deliberazione impugnata, invocando espressamente l’art. 14 dello stesso DPCM [DPCM n.159/2013], ritiene opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2015 le tariffe vigenti relativi alle quote di compartecipazione alle rette di degenza. Tuttavia sulla base del richiamato art. 14 l’intera disciplina dell’ISEE deve ritenersi applicabile (rectius da applicare) a decorrere da 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 3, costituito dal decreto ministeriale 7novembre 2014. Dunque al momento dell’adozione della deliberazione impugnata non era possibile derogare alla disciplina statale, non essendo (più) invocabile la norma transitoria di cui all’art. 14 comma 5 del DPCM 159/2013 … Il legislatore regionale, con la l.r. n. 3/2008, ha stabilito, all’art. 8 comma 1 (nel testo come sostituito dall’art. 2, comma 8, lett. j), n. 18, L.R. 11 agosto 2015, n. 23) che l’accesso agevolato alle prestazioni sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai Comuni nel rispetto della disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Nel rilevare che non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale in quanto nel sistema dell’art. 117, Cost., la ripartizione delle competenze legislative, con l’inerente figura della “competenza concorrente”, riguarda esclusivamente lo Stato e le Regioni, e non gli enti locali, deve ritenersi l’illegittimità del regolamento comunale nella parte in cui non dà applicazione alla disciplina statale dell’ISEE, così come prevista dal
DPCM n. 159/2013”.
19. TAR-MI n. 2312/2017 – ISEE
Regolamento comunale e ISEE – “Non vi è alcuna ragione né in fatto né in diritto che consenta al Comune di non fare applicazione delle fonti normative di riferimento, non solo derogandovi ma prescindendone totalmente”.
20. TAR-BO n. 637/2017 – ISEE
“[…] il Comune di Bologna, tuttavia, non ha considerato che l’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016 è stato
emanato «nelle more dell’adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (cioè il regolamento relativo alla revisione delle modalità
di determinazione ed ai campi di applicazione dell’I.S.E.E.), volte a recepire le sentenze del Consiglio
di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016»;
– orbene, le predette sentenze del Consiglio di Stato, pubblicate il 29 febbraio 2016 e dal contenuto
coincidente sulla specifica questione, hanno espressamente escluso la possibilità di ricomprendere
l’indennità di accompagnamento e le misure risarcitorie per inabilità che prescindono dal reddito, in una qualsiasi nozione di “reddito” assunta dal diritto positivo. In particolare, tali indennità e misure non sono configurabili né come “reddito prodotto” (essenzialmente, il reddito ai fini I.R.P.E.F.), né come “reddito entrata” (cioè come reddito rideterminato rispetto al regime impositivo I.R.P.E.F, in modo da includervi redditi esenti dalla tassazione I.R.P.E.F, al fine di ottenere una definizione più realistica di “capacità contributiva”): ciò, perché in questi casi non vi è alcuna remunerazione di uno o più fattori produttivi (lavoro, terra, capitale) in un dato periodo di tempo;
– se così è – ed il Collegio non ha alcun motivo di dissentire da tali conclusioni, peraltro recepite e fatte
proprie “de futuro” dal medesimo Legislatore –, è, però, indubbio che ab origine l’indennità di accompagnamento e le misure compensative dell’inabilità avevano i suesposti caratteri e, quindi, ab ori –
gine non rientravano in nessuna nozione di ‘reddito’, con il corollario che non avrebbero dovuto essere
giammai computate al fine di stabilire la soglia reddituale dell’assistito rilevante per la sua compartecipazione ai costi delle prestazioni sociali;
– in altre parole, mentre la legge (per quanto qui rileva: l’art. 2-sexies, comma 1, lett. a), del d.l. n.42/2016, conv. con l. n. 89/2016), salvi i casi eccezionali di legge retroattiva, non dispone che per l’avvenire, le tre sentenze del Consiglio di Stato poc’anzi citate hanno operato una ricognizione di principi già esistenti, delineando le caratteristiche di misure (l’indennità di accompagnamento e le forme di risarcimento dell’inabilità) per come esse erano nell’ordinamento vigente, a prescindere dall’intervento del Legislatore del 2016;
– per conseguenza, tali misure, già prima dell’intervento legislativo de quo ed indipendentemente dallo stesso, non costituivano “reddito”, in nessun senso, e non avrebbero dovuto essere considerate come tali dal Comune di Bologna. La legge regionale e i regolamenti comunali avrebbero dovuto esser interpretati in senso conforme ai suesposti principi, se del caso ricorrendo alla disapplicazione delle previsioni regolamentari illegittime”.
21. TAR-MI n. 94/2018 – ISEE
“Nel caso in questione il regolamento del Comune di Milano, approvato con la D.G.C. n. 2496/2015,
stabilisce che: «nel caso in cui l’utente possieda beni mobili oltre la cifra di € 5.000,00, l’amministrazione
comunale differirà l’intervento fino a che queste risorse, impiegate per il sostegno dell’utente in
forma privata non si saranno ridotte a tale importo di € 5.000,00 …». Tale disposizione, espressamente
impugnata, si pone in contrasto con la normativa sovraordinata in quanto, non prevedendo che il reddito sia determinato con l’ISEE, finisce per vanificare la disciplina specifica dei mezzi di determinazione del reddito ai fini della determinazione delle prestazioni sociali.
La portata dell’indicatore ISEE è già stata chiarita dalla giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 838, 84 1 e 842/2016, ha infatti specificato che il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 (in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014), è atto regolamentare emanato in base all’art. 5 del DL 6 dicembre 2011 n. 201 (conv. modif. dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214)
Quest’ultimo (art. 2) è lo strumento, ben noto nell’ordinamento generale, «…di valutazione, attraverso
criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni economiche agevolate
…». Mercé i dati contenuti nel DPCM, si determinano i requisiti d’accesso alle prestazioni sociali e il livello di partecipazione al loro costo da parte degli utenti, così determinandosi il livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, II c., lett. m), Cost. Tra le predette prestazioni economiche agevolate, cui l’ISEE si riferisce, l’art. 1, lett. f) del DPCM contempla pure le «…prestazioni agevolate di natura sociosanitaria… (rivolte) … a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia…».
E’ stata quindi confermato, anche in sede giurisprudenziale, che l’ISEE è un sistema di determinazione
della condizione economica di coloro che chiedono prestazioni agevolate di tipo sociale o misto sociale- sanitario che non è strumentale solo alla determinazione della soglia massima entro il quale
l’ente locale decide di contribuire alle spese di mantenimento e della quantificazione del relativo con –
tributo, in attuazione doverosa dell’art. 38 della Costituzione, ma anche uno strumento di calcolo del –
la capacità contributiva dei privati.
Ciò è confermato anche dall’art. 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo dell’indicatore ISEE.
La norma infatti, come chiarito che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è determinato
«al fine di adottare una definizione di reddito disponibile», con la conseguenza che non
sono ammessi altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dei soggetti che chiedono presta –
zioni di tipo assistenziale o comunque rientranti nell’ambito della disciplina dell’ISEE.
D’altro canto non avrebbe alcun senso lo sforzo della giurisprudenza prima (con le sentenze n. 838,
84 1 e 842/2016 del Consiglio di Stato) e del legislatore poi, con la legge 89/2016 di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 42/2016, che ha introdotto l’art. 2-sexies (ISEE dei nuclei familiari
con componenti con disabilità) […].
Il Regolamento comunale, invece, escludendo l’intervento comunale nel caso in cui l’utente possieda
beni mobili oltre la cifra di € 5.000,00 non tiene conto della loro fonte, finendo per violare la norma
medesima nella parte in cui esclude determinate fonti di entrata di carattere non reddituale, ed il nuovo
ISEE così come modificato dalla stessa.
Deve quindi respingersi la tesi comunale secondo la quale il Comune avrebbe il potere di dettare cri –
teri ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ISEE, in quanto il criterio in questione non è rispettoso della
normativa statale ma si pone in aperto contrasto con essa”.
22. TAR-AN n. 426/2018 – ISEE
“Deve quindi escludersi che, a legislazione vigente, il reddito dell’assistito ai fini dell’accesso ed ai
fini della determinazione della compartecipazione, possa essere definito dal Comune avendo per oggetto elementi diversi dall’ISEE. Ciò è confermato anche dall’art. 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
istitutivo dell’indicatore ISEE. La norma infatti, chiarisce che l’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) è determinato « al fine di adottare una definizione di reddito disponibile » , con la
conseguenza che non sono ammessi altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dei soggetti
che chiedono prestazioni di tipo assistenziale o comunque rientranti nell’ambito della disciplina
dell’ISEE”.
23. TAR-VE ordinanza sospensiva n. 1094/2018 – ISEE
“Considerato che il ricorso appare assistito da fumus boni juris in quanto … appare in contrasto con
la normativa in materia di ISEE la scelta dell’Amministrazione comunale di determinare e, nel caso
in questione, di escludere, la quota della propria compartecipazione alla retta … f acendo riferimento
a parametri economici ulteriori rispetto a quelli che già rientrano nel calcolo dell’ISEE”.
24. Consiglio di Stato n. 6371/2018 – ISEE
“Vale, anzitutto, evidenziare, in apice, come non sia possibile accreditare in subiectia materia spazi di
autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata
cornice normativa di riferimento al punto da consentire – come qui avvenuto – la introduzione di
criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza
all’indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione … l’ISEE resta,
dunque, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le
condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa
del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva.
Peraltro, venendo qui in rilievo criteri che disciplinano le modalità di partecipazione al costo del servizio
e non la misura degli oneri sostenibili dal Comune nemmeno assumono rilievo ostativo le esigenze
di assicurare gli equilibri di bilancio, profili peraltro qui solo genericamente evocati.
Senza contare che la sostenibilità finanziaria dei relativi costi andrebbe prudentemente evocata tenendo
conto della strumentalità del servizio de quo rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incomprimibile
secondo i principi più volte affermati dalla Consulta … e che trovano diretta copertura negli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione e dell’art. 3 e 28 della Convenzione di NewYork sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge n. 18 del 3.3.2009) che assicurano la tutela assistenziale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere … Condanna il Comune al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
25. TOR-FI n. 1010/2018 – Contratto/Impegno ingresso
“Nel merito l’opposizione merita accoglimento aderendo il giudicante all’orientamento giurisprudenziale
secondo il quale in materia di erogazione di un servizio pubblico da parte del Comune in favore
del privato cittadino, il rapporto trae origine nell’atto amministrativo di autorizzazione all’ingresso
del privato nella RSA convenzionata con l’Ente pubblico e non in un contratto di tipo privato.
In tale prospettiva la RSA interviene nel rapporto esclusivamente in qualità di prestatore di un servizio pubblico, essendo stata a ciò autorizzata da una convenzione stipulata con la Asl e con il Comune
territorialmente competente e pertanto la gestione di un servizio pubblico affidata per convenzione ad
una struttura assistenziale privata, anziché resa direttamente dall’ente pubblico, non fa tuttavia muta –
re la natura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.
Nel caso in esame la signora (omissis) non ha ‘contrattato’ il prezzo della prestazione sanitaria di assistenza
con la Rsa opposta tenuto conto che il marito è stato inserito nella Rsa a cura dei Servizi sociali del Comune di Scandicci.
Di conseguenza tenuto conto che la Rsa esercita un pubblico servizio sulla base della convenzione
previamente stipulata con la Asl e con il Comune, la fonte giuridica dei guadagni che ne conseguono
per la struttura assistenziale origina da un rapporto di diritto pubblico ed è quindi estranea al rapporto che viene ad intercorrere tra la RSA e l’utenza fruitrice del servizio, perché obbligati al pagamento della retta in favore della Rsa sono il Servizio sanitario nazionale per il 50% e per il residuo 50% il Comune, che ha inserito nella Rsa quel determinato assistito attraverso i suoi Servizi sociali perché avente diritto quella data prestazione assistenziale.
La somma che l’assistito o i suoi familiari sono eventualmente chiamati a sborsare non trovano la loro fonte in un contratto di diritto privato stipulato da costoro con la Rsa, bensì nelle determinazioni comunali che individuano la misura del contributo loro spettante e pertanto “detta clausola negoziale sull’onere di pagamento del prezzo è nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 del Codice civile, perché
contraria a norme imperative”, stante l’obbligo del Servizio sanitario nazionale e dei Comuni di fornire le occorrenti cure anche alle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza (cfr Tribunale di Firenze sentenza n. 2866/2012 e sentenza 3039/2012)”.
26. TOR-PD n. 560/2018 – Contratto/Impegno ingresso
“Orbene, l’aver concepito l’assistenza come un servizio da prestare solo a condizione che fosse assicurata
la copertura economica da parte di un soggetto terzo rappresenta certamente una condotta che confligge con la normativa dettata in materia di prestazioni socio-sanitarie, in quanto, diversamente opinando, si verrebbe a far dipendere il rapporto pubblicistico dalla contrattazione privata, in evidente spregio dell’art. 32 Cost.”.
27. TOR-VC n. 1625-2018 – ISEE – Obbligati alimentari – Contratto/Impegno
“Il regolamento comunale è pure illegittimo posto che viola il principio normativo dell’indisponibilità dell’obbligazione alimentare. Infatti come stabilito dall’art. 438, c. 1, c.c. gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento e il Comune di Costabianca non è soggetto legittimato a sostituirsi all’assistito nella richiesta. Inoltre la prestazione socio-assistenziale non è equiparabile alla prestazione alimentare prevista dal codice civile essendo diverso lo scopo dei due istituti … Il TAR Lombardia … ha chiarito che «Da un lato, la preventiva attivazione del credito alimentare da parte dell’interessato non può integrare un criterio di accesso ai servizi, perché ciò contrasterebbe con la immutata natura personale del credito alimentare, dall’altro, la presenza di obbligati alimentari non giustifica la valorizzazione di parametri economici ulteriori, legati al reddito o al patrimonio di questi soggetti, perché comporterebbe l’introduzione di un parametro di accesso ai servizi di matrice statale, infine, gli enti erogatori non possono surrogarsi al richiedente e far valere il credito
alimentare che quest’ultimo decide di non azionare.
Occorre ulteriormente precisare che l’impossibilità per gli enti locali di valorizzare, nei termini suindicati, la presenza di obbligati alimentari, i fini dell’accesso ai servizi, ha portata generale, perché è connessa alla ricordata natura personale del credito alimentare – sottratta ad interventi normativi regionali o locali – sicché attiene a tutti i servizi disciplinati dalla legge 2000 n. 328 e non solo a quelli espressamente considerati dal legislatore statale come «livelli essenziali di assistenza di prestazioni».
Ritiene il Decidente di dover dare continuità al descritto indirizzo interpretativo di questo Tribunale
che, nella surrichiamata sentenza, ha espresso principi perfettamente applicabili alla fattispecie concreta,
in cui è emersa la sussistenza dei requisiti – assistenziali e reddituali – per l’insorgere l’obbligo
del pagamento in capo al Comune , relativamente alla parte di retta per la degenza di (omissis) presso
la struttura dell’IPAB di (omissis) e, a nulla rilevando l’esistenza di familiari tenuti agli obblighi ali –
mentari (art. 433 c.c.) ovvero vincolati in forza di appositi impegni contrattuali stipulati direttamente
con la Casa di Riposo … si è ulteriormente chiarito che la quota di compartecipazione comunale non
può essere determinata in relazione alle fasce di ISEE, essendo obbligo del Comune di integrare totalmente
la retta per la parte della spesa non coperta dall’ISEE; non è consentito di determinare il reddito del disabile in modo diverso da quello stabilito dall’ISEE; non è consentito individuare i soggetti tenuti a compartecipare alla spesa in modo diverso dalla normativa nazionale sopravvenuta”.
28. TOR-PR ordinanza n. 2606/2018 – ISEE
“La pretesa del Comune di conteggiare la somma corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento
nella determinazione della tariffa porta alla sostanziale elusione di tale quadro normativo e
giurisprudenziale, posto che la determinazione della retta della RSA non può che avvenire esclusiva –
mente sulla base dell’Isee … Ne consegue l’illegittimità del regolamento comunale, nonché dei
provvedimenti del Comune ad esso conseguenti, nella parte in cui prevedono la compartecipazione
comunale per la parte della spesa non soddisfatta dalla capacità di copertura determinata dal regola –
mento invece che dall’ISEE … P.Q.M. previa disapplicazione dell’art. 7 comma 1 del Regolamento per
l’accoglienza presso strutture protette per anziani del Comune di Parma, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 33 del 05/04/2016, accerta e dichiara che la retta RSA Tigli dovuta da
¦omissis¦ debba essere calcolata esclusivamente sulla base dell’ISEE per prestazioni socio sanitarie
residenziali e non anche dell’indennità di accompagnamento percepito dalla medesima”.
29. Consiglio di Stato n. 6708/2018
Ricalcando quanto già stabilito con la precedente sentenza 6371/2018, “Nel caso di specie l’ISEE resta,
dunque, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati in conformità alle
prescrizioni delle indicate norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dall’Italia per la
tutela delle persone con disabilità gravi, e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso
alle prestazioni agevolate al fine di garantire, in particolare, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale e sanitaria ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere alla stregua degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione, non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva.
Peraltro, venendo in rilievo criteri che disciplinano le modalità di partecipazione al costo del servizio e non la misura degli oneri sostenibili dal Comune, nemmeno assumono rilievo ostativo le esigenze di assicurare gli equilibri di bilancio, profili peraltro qui solo genericamente evocati, senza contare che la sostenibilità finanziaria dei relativi costi andrebbe prudentemente evocata tenendo conto della strumentalità
del servizio de quo rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incomprimibile secondo i
principi più volte affermati dalla Consulta (cfr. fra le altre, le sentenze C. Cost. nn. 80/2010 e n.
275/2016)”.

Si chiama ‘ABILISMO’, si legge ‘DIRITTI CIVILI MANCATI’

Impariamo un nuovo termine: ABILISMO
L’abilismo è la discriminazione nei confronti di persone diversamente abili e, più in generale, il presupporre che tutte le persone abbiano un corpo abile.
Essa può colpire sia disabili fisici che mentali, e può essere attuata, sia attaccando fisicamente o verbalmente i disabili, sia trascurando di offrire loro particolari privilegi volti a compensare la loro situazione di debolezza.
Non solo omofobia, sessismo, razzismo, quindi. Anche ABILISMO. Nell’elenco delle parole che indicano mancanza di pari opportunità, ‘abilismo’ è un termine per lo più sconosciuto che indica le discriminazioni verso le persone disabili.
Esiste da poco una rete di attivisti “Liberi di fare”, che è nata nel 2017, che vuole porre l’attenzione sulle ingiustizie subite dai disabili e si batte per il diritto alla libertà delle persone disabili attraverso l’assistente personale. Lo spiega Elena Paolini, una delle fondatrici della rete, composta in gran parte da persone disabili: “Il problema è che si parla poco di abilismo quando si pensa alla giustizia sociale: la disabilità non è considerata come un’identità sociale e politica ma solo come condizione medica. Il concetto di abilismo, in inglese ‘ableism’, non è diffuso dai media che non offrono rappresentazioni realistiche della disabilità, privilegiando storie strappalacrime”. Eppure, la non autosufficienza “non è una condizione tragica e deprecabile. La tragedia della non autosufficienza è non avere assistenti personali, ossia il mancato sostegno dello Stato”.
ATTIVIAMOCI PER RICONOSCERE L’ABILISMO E COMBATTERLO.