La tutela dei diritti delle persone con disabilità passa anche attraverso una corretta informazione fiscale. Molte famiglie e individui con disabilità non sono a conoscenza delle agevolazioni previste dalla legge per la deducibilità delle spese di assistenza. Conoscere queste opportunità è fondamentale per alleggerire il carico economico che spesso grava su chi necessita di cure e supporto continuo.
Cosa dice la normativa?
La normativa fiscale italiana prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le spese sostenute per l’assistenza specifica a favore di persone con disabilità. Questo significa che tali spese possono ridurre l’imponibile fiscale, abbassando così le tasse da pagare.
Le spese deducibili comprendono:
- Assistenza sanitaria fornita da personale specializzato, come infermieri professionali, fisioterapisti e operatori socio-sanitari;
- Servizi di assistenza specifica per persone non autosufficienti, come l’assistenza domiciliare;
- Prestazioni mediche e riabilitative necessarie per la gestione della disabilità.
Chi può beneficiare della deduzione?
La deduzione è riconosciuta sia alla persona con disabilità che ai familiari che la mantengono fiscalmente. Per usufruirne, è necessario conservare tutta la documentazione delle spese sostenute, incluse fatture e ricevute.
Come richiedere la deduzione?
Per ottenere la deducibilità, le spese devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF). In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi a un CAF o a un commercialista per ricevere assistenza nella compilazione della documentazione.
Perché è importante diffondere questa informazione?
Troppe persone non sfruttano questa opportunità a causa della scarsa informazione. Come associazione, il nostro obiettivo è sensibilizzare e supportare le famiglie e gli individui con disabilità nella conoscenza e nell’accesso ai loro diritti.
Per maggiori informazioni e per leggere il testo completo della normativa, visita il sito HandyLex al seguente link: Deducibilità spese di assistenza.