LA REGIONE EMILIA ROMAGNA AMMETTE ERRORE NORMATIVO NEL CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE

E’ stato fatto un primo importantissimo passo. Il Progetto Osservatorio della nostra Associazione che aveva lo scopo di monitorare i vari Regolamenti Comunali dell’Emilia Romagna e la loro corretta applicazione ai sensi del DPCM 159/2013 in merito alla compartecipazione da parte dei disabili alle spese dei servizi erogati dai Comuni stessi, HA EVIDENZIATO che la maggior parte di essi non era in regola con la sentenza del Consiglio di Stato del 2016 – art. 838,841 e 852.

In buona sostanza, in questi regolamenti viene illegittimamente inserito nel calcolo economico, oltre all’ISEE, ogni ALTRA ENTRATA DISPONIBILE, comprese le PENSIONI DI INVALIDITA’ e di ACCOMPAGNAMENTO.  

Il riferimento  normativo utilizzato dalla Regione per il “superamento” dell’applicazione del DPCM 159/2013, è l’art. 49 della Legge Regionale 22 dicembre 2009, n°24, che qui riportiamo in stralcio.

Art. 49 – Modifiche alla Legge Regionale n°2 del 2003 e norme su altri servizi con concorso economico regionale.

  1. L‘articolo 49 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n°2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è sostituito dal seguente:

“Art. 49 – Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio educativi e socio-sanitari … Comma 3. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché di quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con specifica direttiva della Giunta Regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, da sottoporre a verifica dopo il primo biennio di applicazione, sono definite le modalità di concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva tiene conto dei seguenti criteri: a) applicazione, in via generale, dell’indicatore della situazione economica del solo assistito; b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell’assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall’utente, considerate esenti ai fini IRPEF, da definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria; c) individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini IRPEF, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi; …”.

Quello che emerge chiaramente è che il suddetto art. 49 ha consentito ai Comuni di inserire, nei proventi aggredibili ai fini tariffari, anche quelle indennità e trattamenti assistenziali legati alla disabilità e non, rientranti nel reddito complessivo ai fini del calcolo dell’IRPEF.

A fronte di questa risultanza, tramite l’azione del Difensore Civico e di una interrogazione Regionale che chiedeva spiegazioni in merito all’operato della Regione, la Giunta nella giornata del 22/7 scorso ha emanato un Ordine del Giorno n. 8530/2 nel quale, riconoscendo di trovarsi di fronte ad un errore normativo, si impegna a studiare l’introduzione di criteri che escludano dal conteggio per la compartecipazione, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari. Si intendono a tal fine tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente.

 

 

 

 

 

 

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